Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for marijuana quantity exceeding 221,816 doses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal possession of marijuana. The defense argued for a reclassification of the offense and criticized the lack of motivation regarding the quantity and tools found. The court rejected these claims, stating that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence or substitute their own assessment of the defendant's capacity for market diffusion against the lower court's reasoned decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4 e 5, d.P.R. 309/90; In Italian criminal procedure, the Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of the defendant's conduct when the lower court's decision is logically coherent and based on preponderant probative elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAROFALO CARMINE nato a SPINAZZOLA il 17/03/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Garofalo Carmine, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana da cui erano ricavabili 221.816 dosi singole. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:
1. Erronea applicazióne dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, mancanza e insufficienza di motivazione;
2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato• argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito, nel ripercorrere in modo puntuale le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, la destinazione alla vendita ed alla cessione della sostanza stupefacente caduta in sequestro, ponendo in rilievo il rilevante dato quantitativo ed il possesso di strumentazione idonea alla pesatura ed al confezionamento in dosi della sostanza.
Ritenuto che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una <rilettura> degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Considerato che in sede di legittimità, non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di elementi di preponderante rilevanza (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione) indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigli