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Ordinanza — n. 8495/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8495/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELE ADDOLORATA nato a CORSANO il 24/11/1964 RUSSO STEFANO nato a CORSANO il 31/03/1965 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mele Addolorata e Russo Stefano, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione ed erronea applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto. Vista l'articolata memoria difensiva depositata dalla parte civile costituita Mentì! Nives la quale ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto del ricorso con condanna alla liquidazione delle spese processuali in favore della costituita parte civile. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Parole chiave

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partenza illegale persecuzione determinante per la fuga motivo insorto dopo la fuga inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aiuto all'evasione di detenuti ritiro della querela penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELE ADDOLORATA nato a CORSANO il 24/11/1964 RUSSO STEFANO nato a CORSANO il 31/03/1965 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mele Addolorata e Russo Stefano, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

Violazione ed erronea applicazione dell'art. 189, comma 7, cod. strada; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto. Vista l'articolata memoria difensiva depositata dalla parte civile costituita Mentì! Nives la quale ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto del ricorso con condanna alla liquidazione delle spese processuali in favore della costituita parte civile. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente: la Corte di merito, nel richiamare in modo puntuale le risultanze in atti, ha sostenuto, con motivazione del tutto coerente rispetto alle emergenze probatorie illustrate in motivazione, come, al momento dell'allontanamento degli imputati dal luogo del fatto, i soccorsi non fossero ancora giunti; pertanto, ha osservato, i ricorrenti non avevano nessuna contezza del fatto che altri avessero presto soccorso e assistenza alla vittima.

Ritenuto che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una <rilettura> degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Considerato che, in sede di legittimità, non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che consegue altresì la condanna degli imputati, risultati soccombenti nei confronti della parte civile costituita, alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Mentii Níves, che liquida in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consiglier