Italian Court dismisses appeal against drug conviction, ruling quantity alone does not prove trafficking intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued the evidence was insufficient, but the court confirmed that exceeding quantity thresholds does not automatically shift the burden of proof to the defendant. Consequently, the court rejected the claim that mere possession quantity proves trafficking intent without further contextual evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; Art. 73 comma primo-bis lett. a) d.P.R. n. 309 del 1990: The mere quantitative excess of seized drugs does not create a presumption of trafficking intent, requiring a global judicial assessment of all circumstances to determine if the purpose was non-personal use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE ALESSIO nato a FIESOLE il 27/09/1985 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alessio Simone ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 29.9,.2022 di conferma della condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Palermo il 13 luglio 2015. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.
La destinazione all uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e grava perciò sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio (ex plurimis Sez. 6 n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614). Peraltro è orientamento consolidato quello per cui in materia di stupefacenti, il mero dato quantitativo dei superamento dei limiti tabellari previsti dall'art. 73, comma primo-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Delugau, Rv. 242923).
La Corte di Appello ha ritenuto provata la destinazione a terzi della sostanza stupefacente detenuta in ragione del confezionamento in tre dosi, del quantitativo non trascurabile e del fatto che l'imputato aveva consegnato agli operanti uno solo dei tre involucri. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consiglier e tens