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Ordinanza — n. 8484/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8484/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8484/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAINOTTI STEFANIA nato a ROVERETO il 14/08/1985 EL KADRI CHOKRI nato il 05/04/1987 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAINOTTI STEFANIA nato a ROVERETO il 14/08/1985 EL KADRI CHOKRI nato il 05/04/1987 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione censure procedurali errore nella commisurazione della pena allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che in entrambi i ricorsi con un unico motivo si lamenta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la carenza di motivazione sul punto e l' erronea qualificazione giuridica del fatto.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRAINOTTI STEFANIA nato a ROVERETO il 14/08/1985 EL KADRI CHOKRI nato il 05/04/1987 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stefania Trainotti e Chokri El Kadri hanno presentato due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia di conferma della condanna del Gup Tribunale di Verona in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Verona il 20 luglio 2018. Rilevato che in entrambi i ricorsi con un unico motivo si lamenta la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e la carenza di motivazione sul punto e l' erronea qualificazione giuridica del fatto. I ricorsi sono inammissibili, in tutte le articolazioni, per difetto di specificità, essendosi limitati a denunciare i vizi in maniera apodittica, senza indicare ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle richieste. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consigliere tensore Il Presi ent