Italian Court dismisses appeal against sentencing reduction as grounds were waived in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised concerned reasons for which the defendant had already waived their rights in the second instance. The appellant contested the lack of motivation and the distortion of evidence regarding a partial sentence reduction under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such grievances do not fall within the closed list of admissible cassation grounds, specifically excluding issues related to waived reasons or sentencing determination flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, cassation grounds must relate to the formation of the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or divergent judicial pronouncements; grievances concerning waived reasons or sentencing determination flaws are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARGA PIETRO PAOLO nato a TERRACINA il 30/06/1964 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato a so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Targa Pietro Paolo, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica, dichiarando nel contempo la estinzione per prescrizione del reato sub capo 2 della rubrica. Esaminato il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato, il quale, contestando l'affermazione di penale responsabilità, si duole del vizio della carenza di motivazione e del travisamento delle prove.
Considerato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Rilevato che la doglianza proposta non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, riguardando questioni attinenti ai motivi per i quali era intervenuta rinuncia in appello. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano, come previsto dall'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 febbraio 2024 Il Consigliere es