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Ordinanza — n. 8480/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special bar association lawyer signature under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8480/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner failed to sign it with a lawyer from the special bar association required by the new law. Although the petitioner signed personally, the mandatory signature by a qualified defender is now a condition for admissibility, overriding previous practices where personal signature sufficed. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Law n. 103/2017, Art. 613, para. 1; Law n. 103/2017, Art. 605, para. 5-bis: Criminal appeals must be signed by a lawyer from the special bar association; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special bar association lawyer mandatory signature requirement Law 103/2017 amendment de plano inadmissibility procedural formalities Cassazione ordinanza requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Law n. 103 of June 23, 2017, Art. 613, para. 1
Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti., comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Law n. 103 of June 23, 2017, Art. 605, para. 5-bis
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod.
Code of Criminal Procedure, Art. 613, para. 1
Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti., comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Code of Criminal Procedure, Art. 605, para. 5-bis
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod.
Code of Criminal Procedure, Art. 591, para. 1, lett. a)
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
- secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 7 ord. n. 33464/23
274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIENDO PIETRO nato a NAPOLI il 29/07/1996 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdat.9.2,17vig-raTle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

t Visti gli atti e la sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso risulta proposto personalmente dall'imputato in data 24/1/2023. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti., comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. - secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;

Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.). Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa