Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of mitigating circumstance of surrender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Kamal Jarmouni inadmissible regarding his conviction for drug trafficking. The appellate court correctly determined that the statutory mitigating circumstance of surrender was not applicable because the defendant profited significantly from the crime. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The mitigating circumstance of surrender is excluded when the offender derives significant profits from the illicit activity, rendering the claim of surrender infounded.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARMOUNI KAMAL nato il 08/07/1991 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Kamal Jarmouni ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze di conferma della condanna del Gup Tribunale di Lucca in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lucca il 16 aprile 2020. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. , è manifestamente infondato. La Corte di Appello in proposito ha osservato, con un percorso argomentativo esaustivo e non illogico, che detta attenuante non era ravvisabile, in quanto il reato aveva avuto ad oggetto sostanza stupefacente, in quantitativo non modesto, fra le più lucrative e al ricorrente era stata sequestrata la somma pari a 695,00 euro, a conferma del fatto che dall'attività illecita egli traeva guadagni non irrisori.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 Il Consiglier n ore Il Presllent