Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of devolution and failure to address specific criminal facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly devolve grievances regarding the specific criminal facts and sentencing. The lower court correctly rejected the claim that the drug trafficking constituted a minor offense under Article 73, Paragraph 5, citing evidence of organized, professional activity involving multiple doses and significant cash flow. The court emphasized that the appellant ignored the comprehensive reasoning provided by the appellate court regarding the objective and subjective elements of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the qualification of drug trafficking as a minor offense is inadmissible if the appellant fails to properly devolve grievances regarding the specific factual circumstances and ignores the court's detailed analysis of the organized nature of the activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORMAS STEFANO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 27/12/1987 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 27 settembre 2019, ha rideterminato in anni 7 e mesi 2 di reclusione ed euro trentunnnila di multa la pena inflitta nei confronti di Ormas Stefano in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e cessione di stupefacenti di plurime dosi di co- caina tra l'estate 2014 e il 17 gennaio 2015).
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge per omessa riqualificazione dei reati nelle corrispondenti fattispecie criminose previste dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va preliminarmente evidenziato che il ricorrente formula numerose censure anche relativamente alla sua identificazione e all'affermazione di responsabilità, per le quali emerge inequivocabilmente un difetto di devoluzione, in quanto con l'atto di appello erano stati prospettate doglianze solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sul trattamento sanzionatorio. Va poi ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'ope- razione di qualificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positiva- mente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assor- bente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione complessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa.
Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere determinata in con- creto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti. Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068).E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, desunto dal dato statistico relativo alle pronunce rese in un determinato ufficio giudiziario che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferi- mento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615).
In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di riqualificare i reati contestati nell'ipotesi più lieve di cui al comma quinto dell'art. 73 cit., evidenziando l'incessante commercio di cocaina evincibile dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate, dal possesso di numerose dosi e di danaro in contanti, dalla lunga durata dell'attività illecita e dalla professionalità dimostrata nel ricevere gli ordini telefonici dei clienti. Per tali ragioni nella sentenza impugnata i reati in questione sono stati logica- mente considerati quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo ru- dimentale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere in modo sistematico.
La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argonnentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare le fattispecie di minima offensività.
Il ricorrente formula censure non attinenti alla fattispecie concreta e non si con- fronta col più ampio apparato argomentativo, che ha illustrato tutti i profili oggettivi e soggettivi della vicenda criminosa.
4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.