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Ordinanza — n. 8477/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects re-evaluation of facts regarding drug supply conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8477/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued the lower court's reasoning was illogical and lacked motivation regarding the appellant's responsibility for supplying cocaine. The court rejected these claims, affirming that the appellate judgment was logically sound and based on consistent evidence, including recorded conversations and buyer testimonies, and that the omission of specific conversation details did not undermine the decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual findings; an appeal is inadmissible if it merely proposes a different assessment of evidence without demonstrating a violation of law or a defect in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited drug supply conviction appellate reasoning review court of cassation powers bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa indipendenza dell'organo di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI MONTASSAR nato il 11/07/1983 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Ayari Montassar, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione con riferimento al profilo riguardete l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. In proposito, la Corte di merito, nel ripercorrere le risultanze in attì, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, che il ricorrente è stato riconosciuto e indicato quale fornitore di dosi di cocaina da una pluralità di acquirenti e che il tenore delle conversazioni registrate sull'utenza in uso al predetto avvalora l'attendibilità delle concordi dichiarazioni raccolte dagli assuntori della sostanza.

Considerato che la mancata indicazione nella sentenza delle specifiche conversazioni registrate in cui compaiono chiari riferimenti alla sostanza stupefacente non incrina il costrutto argomentativo della sentenza di appello, fondato, come si è detto, su univoche risultanze (accertato utilizzo dell'utenza da parte dell'imputato; riconoscimento operato dagli assuntori di stupefacente). Ritenuto che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una <rilettura> degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estenso