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Ordinanza — n. 8476/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8476/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHOUNAIM ABDELKHALEK (CUI O31XYA8) nato il 10/11/1988 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da RHOUNAIM ABDELKHALEK, ritenuto responsabile del reato di all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 nelle conformi sentenze di merito. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva; erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla disposta espulsione dal territorio dello Stato.

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Ordinanza — n. 8476/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Ritenuto, quanto al provvedimento di espulsione, che la sentenza, sostenuta da motivazione adeguata e pertinente, in cui si evidenzia - con argomentazioni logiche e coerenti - la pericolosità sociale dell'imputato, è genericamente avversata dalla difesa dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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provvedimento di reinserimento integrazione dei migranti assistenza riabilitativa ripristino dello statuto di rifugiato espulsione di familiari indennità di dislocazione e di espatrio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHOUNAIM ABDELKHALEK (CUI O31XYA8) nato il 10/11/1988 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da RHOUNAIM ABDELKHALEK, ritenuto responsabile del reato di all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 nelle conformi sentenze di merito. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva; erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla disposta espulsione dal territorio dello Stato.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con_ la giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado in ragione della negativa personalità dell'imputato, gravato da recidiva specifica, e della entità del fatto in considerazioni del numero rilevante di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente caduta in sequestro (oltre cento dosi medie singole); ritenuto che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto, come nella specie, da adeguata motivazione (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). Ritenuto, quanto al provvedimento di espulsione, che la sentenza, sostenuta da motivazione adeguata e pertinente, in cui si evidenzia - con argomentazioni logiche e coerenti - la pericolosità sociale dell'imputato, è genericamente avversata dalla difesa dell'imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere e