Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8471/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on sentencing discretion regarding recidivism and prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in applying recidivism rules by ignoring the chronological order of prior convictions. The court rejected this, stating that the territorial court correctly exercised its discretionary power in evaluating the relevance of past crimes to the current sentence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court must exercise discretion in assessing prior convictions for recidivism, and appeals challenging the temporal relevance of such facts are inadmissible if the lower court provided a coherent rationale.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism sentencing prior convictions relevance discretionary power inadmissible appeal chronological order detenzione eccessiva carcerazione cautelativa legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
73 e 75 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.
art. 131 bis cod. pen
73 e 75 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
(Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IETTO FRANCESCO nato a CARERI il 03/03/1963 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna a mesi sette di arresto pronunciata dal Tribunale di Alessandria il 26/9/2022 nei confronti di letto Francesco per i reati di cui agli artt. 73 e 75 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. evidenziando che le precedenti condanne ritenute ostative si riferirebbero a fatti risalenti nel tempo Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento al fatto che il processo si riferiva a due condotte e ai precedenti penali, anche per reati gravi come per il reato di cui alla'rt. 416 bis cod. pen., ha dato coerente e adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende