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Ordinanza — n. 8470/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal remedy against prosecution's non-provision decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the execution judge failed to consider European human rights standards regarding life imprisonment, but the court found the arguments generic and confused. Since no legal remedy exists against the prosecution's decision to decline provision, the appeal was correctly rejected.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: When a prosecution decision lacks a specific legal remedy, an appeal against it is inadmissible because the procedural path for challenging the decision is exhausted.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal remedy prosecution decision life imprisonment European standards court costs procedural exhaustion sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIPA MARCO nato a NOVA SIRI il 24/12/1967 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte ci Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Ripa Marco avverso un provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno che aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine a una precedente istanza di scioglimento del cumulo con nuova determinazione della pena espiata per ciascun reato ostativo;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge, nazionale e internazionale, in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato le tematiche afferenti all'ingiusta afflittività dell'ergastolo, ciò anche considerando la diversa disciplina degli ordinamenti europei, come quello britannico, portoghese, tedesco e spagnolo; Rilevato che il ricorso -nel quale sono esposte generiche e confuse considerazioni circa la competenza a provvedere e la compatibilità della pena dell'ergastolo con il sistema nazionale e internazionale senza che si evidenzi in alcun modo quale sarebbe il rilievo di tali osservazioni in ordine alla richiesta che si era presentata, il tenore della quale non è in alcun modo indicato- è manifestamente infondato in quanto la dichiarazione di inammissibilità è corretta perché avverso il provvedimento impugnato (una pronuncia con il quale la Procura Generale della Repubblica, sembra di capire quale organo dell'esecuzione, ha dichiarato il non luogo a provvedere in merito a un'istanza proposta dalla difesa in termini analoghi a quelli ora esposti) non è previsto alcun mezzo di impugnazione;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jtf ricorrente al 'e pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend