Cassation Court dismisses appeal regarding transitional application of new law to already final criminal decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Santopietro Pasquale inadmissible, rejecting his request to revoke a controlled liberty measure. The applicant argued that Article 95 of D.Lvo 150/2022 should apply retroactively, but the Court held that transitional provisions only cover pending cassation appeals, not those where the sentence was already final. Consequently, the Court reaffirmed established case law and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 D.Lvo 150/2022; The transitional provisions of the new disciplinary regime apply exclusively to criminal proceedings where the cassation appeal was pending at the time of entry into force, and not to cases where the judgment had already become irrevocable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOPIETRO PASQUALE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 13/09/1963 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che II Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Santopietro Pasquale di revocare la misura della libertà controllata e di 3 pplicare una delle misure di cui all'art. 20 bis cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto l'art. 95 D.Lvo 150/2022 sarebbe applicabile al caso di specie;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto la conclusione cui è pervenuto il giudice è conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, che in questa sede si deve ribadire e che stabilisce che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 si applica ai soli processi in cui, allorché è entrata in vigore la nuova disciplina, era pendente il ricorso per cassazione e non a quelli in cui, come nel caso di specie, la sentenza era già divenuta irrevocabile (nel senso che la distinzione non sia irragionevole cfr.
Sez. 1, n. 36379 del 07/07/2023, Tediosi, Rv. 285268 - 01; Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamene infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d