Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and attempt to re-evaluate facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Berisha Patrik inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to conduct a unified evaluation of his community service periods, citing isolated incidents instead. The Court rejected this claim as manifestly unfounded, noting the trial judge had already provided a coherent and adequate response to all cited violations in the original decision. Consequently, the court ruled that the new arguments merely sought an alternative reading of existing evidence, which is not permitted at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 ord. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal based on alleged violations of the unified evaluation of past community service periods is inadmissible if the lower court's reasoning already comprehensively addressed the cited violations without requiring a new factual assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA PATRIK nato il 02/04/1987 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN, Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ha rigettato il reclamo proposto da Berisha Patrik avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la domanda di liberazione anticipata in relazione ai periodi 2/12/2018- 1/6/2020, 22/10/2020-24/10/2020 e 15/4/2021-15/10/2022;
Rilevato che con il ricorso e con la memoria contenuta nella pec pervenuta il 2/2/24 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54 ord. pen. poiché il Tribunale non avrebbe proceduto a una valutazione unitaria del periodo passato in comunità e si fonderebbe su episodi isolati; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con l'analitico riferimento alle numerose violazioni che si sono succedute nel tempo ha fornito adeguata e coerente risposta alle medesime censure formulate nell'impugnazione (cfr. compiutamente pag. 2 del procedimento impugnato), ora reiterate;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217); Ritenuto inoltre di non dover provvedere quanto alla richiesta contenuta in calce alla pec di notifica del presente provvedimento in quanto tale adempimento non è previsto dal codice di rito;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell2 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
;€. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna /1. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.