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Ordinanza — n. 8464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKBIBI EL HABIB nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdato avviso alle partii i udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Verona ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Lekbibi El Habib la pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 2.100 di multa dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 4, commi 1 e 2 lett. a), e agli artt. 2 e 7 L. 895/1967, nonché 648 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 8464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi riduzione della pena abuso di materiali abbandono per lesioni personali procedura disciplinare militare

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKBIBI EL HABIB nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdato avviso alle partii i udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Verona ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Lekbibi El Habib la pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 2.100 di multa dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 4, commi 1 e 2 lett. a), e agli artt. 2 e 7 L. 895/1967, nonché 648 cod. pen.;

Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec