Ordinanza — n. 8464/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKBIBI EL HABIB nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdato avviso alle partii i udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Verona ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Lekbibi El Habib la pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 2.100 di multa dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 4, commi 1 e 2 lett. a), e agli artt. 2 e 7 L. 895/1967, nonché 648 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 8464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKBIBI EL HABIB nato il 01/01/1981 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONAdato avviso alle partii i udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il GIP del Tribunale di Verona ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a Lekbibi El Habib la pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 2.100 di multa dallo stesso richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 4, commi 1 e 2 lett. a), e agli artt. 2 e 7 L. 895/1967, nonché 648 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec