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Ordinanza — n. 8463/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8463/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJERI MEHER nato il 26/01/1986 avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIUDICE DI PACE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Lucca in data 18/9/2023 ha condannato Mejeri Meher alla pena di euro 15.000,00 in relazione al reato di cui all'art. 15 comma 5 ter D.Lvo 286/1998,, Rilevato che con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett c) e 179 cod. proc. pen. in quanto l'imputato era detenuto per altra causa e non è stato tradotto per cui il processo, celebrato in sua assenza pur essendo legittimamente impedito, sarebbe nullo;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 8463/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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delitto infrazione privilegiata altri reati pagamento dell'ammenda pene e misure riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Rilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla lunga permanenza in Italia in situazione di illegalità e ai criteri ci dui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJERI MEHER nato il 26/01/1986 avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIUDICE DI PACE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Lucca in data 18/9/2023 ha condannato Mejeri Meher alla pena di euro 15.000,00 in relazione al reato di cui all'art. 15 comma 5 ter D.Lvo 286/1998,, Rilevato che con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett c) e 179 cod. proc. pen. in quanto l'imputato era detenuto per altra causa e non è stato tradotto per cui il processo, celebrato in sua assenza pur essendo legittimamente impedito, sarebbe nullo;

Rilevato che con il secondo motivo di si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 14, comma 5 quater, D.Lvo 286/1998; Rilevato che nel terzo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto dagli atti non risulta, né il ricorrente lo evidenzia nell'atto di impugnazione, che il giudice sia stato informato o avesse avuto comunque conoscenza dello stato di detenzione dell'imputato, ragione questa per la quale l'assenza è stata correttamente dichiarata in quanto la restrizione dell'imputato per altra causa, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso solo quando questa sia documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806 - 01); Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01);

Rilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla lunga permanenza in Italia in situazione di illegalità e ai criteri ci dui all'art. 133 cod. pen. ha dato sufficiente giustificazione dell'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca