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Ordinanza — n. 8462/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion order due to lack of statutory grounds and insufficient documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8462/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to consider statutory obstacles to expulsion under Article 19 of the Immigration Act and omitted reasoning regarding international protection. The court found the appellant lacked a valid residence permit, had not adequately documented statutory obstacles, and possessed no title for international protection, rendering the appeal baseless.

Regesto Legislator

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Art. 13, 16 comma 5, 19 D.Lgs 286/1998; An appeal against an expulsion order is inadmissible if the appellant fails to substantiate statutory obstacles to expulsion or lacks a valid residence permit and pending international protection claim.

Parole chiave

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expulsion order statutory obstacles residence permit international protection inadmissible appeal immigration law court costs protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 13 TUI
Art. 16 comma 5 D.Lvo 286/1998
Art. 19 D.Lvo 286/1998
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAZIZA) AGRETIL nato il 18/03/1989 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Hazizaj Agretil avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha disposto l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ex ad, 16, comma 5, D.Lvo 286/1998;

Rilevato che con i tre motivi di ricorso e con la memoria pervenuta in data 5/2/2024 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 19 D.Lvo 286/1998 in quanto il condannato ha un radicamento nel territorio dello Stato e circa l'omessa motivazione in merito alla richiesta del ricorrente di Essere ammesso alla Protezione Internazionale; Rilevato che dagli atti risulta che il permesso di soggiorno è scaduto e che non è stato rinnovato; Rilevato che a fronte della mancanza di un valido titolo il ricorrente, che peraltro non ha adeguatamente documentato la sussistenza di eventuali condizioni ostative all'espulsione, può essere espulso ai sensi dell'art. 13 TUI;

Rilevato che la richiesta di protezione internazionale è pendente e dagli atti risulta comunque che il ricorrente non ha titolo per il riconoscimento della stessa; Rilevato altresì che dagli atti risulta che il 26/8/2023 il condannato è stato scarcerato perché la pena era interamente espiata; Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato, seppure sintetica, non è manifestamente illogica né risulta alcuna violazione di legge; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interes