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Ordinanza — n. 8461/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8461/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8461/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI ANGELO nato a ROMA il 16/06/1970 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Molinari Angelo di applicazione della semilibertà; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, e nella memoria pervenuta il 6 dicembre 2023 si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza tenere nel dovuto e adeguato conto gli elementi emersi dall'istruttoria effettuata, in specifico il fatto che il condannato ha fruito di numerosi permessi premio con esito favorevole, e il giudizio nei termini dell'inidoneità dell'attività esterna, fondato sulla mancanza di retribuzione, non sarebbe conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e, comunque, non si confronterebbe con il fatto che il ricorrenl:e è sostenuto economicamente dai genitori;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8461/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Molinari Angelo di applicazione della semilibertà; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, e nella memoria pervenuta il 6 dicembre 2023 si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza tenere nel dovuto e adeguato conto gli elementi emersi dall'istruttoria effettuata, in specifico il fatto che il condannato ha fruito di numerosi permessi premio con esito favorevole, e il giudizio nei termini dell'inidoneità dell'attività esterna, fondato sulla mancanza di retribuzione, non sarebbe conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e, comunque, non si confronterebbe con il fatto che il ricorrenl:e è sostenuto economicamente dai genitori;

Parole chiave

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attività lucrativa sufficiente al bisogno diritto all'indennità di disoccupazione domanda d'asilo di rom semilibertà garanzia dell'uso conforme allo scopo nuova domanda di prestazioni d'invalidità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI ANGELO nato a ROMA il 16/06/1970 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di Molinari Angelo di applicazione della semilibertà; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, e nella memoria pervenuta il 6 dicembre 2023 si deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione sarebbe stata assunta senza tenere nel dovuto e adeguato conto gli elementi emersi dall'istruttoria effettuata, in specifico il fatto che il condannato ha fruito di numerosi permessi premio con esito favorevole, e il giudizio nei termini dell'inidoneità dell'attività esterna, fondato sulla mancanza di retribuzione, non sarebbe conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e, comunque, non si confronterebbe con il fatto che il ricorrenl:e è sostenuto economicamente dai genitori;

Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza ha mostrato di avere tenuto conto di tutti gli elementi emersi e, considerata la gravità dei reati commessi, ha dato coerente e adeguato conto delle ragioni sulle quali ha fondato, allo stato, le proprie conclusioni, ciò anche evidenziando in termini coerenti che appare necessario che il percorso positivo intrapreso sia consolidato e, sotto tale profilo, che appare opportuno che l'attività esterna sia retribuita proprio al fine di favorire la risocializzazione del ricorrente;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato I contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

ie Dichiara inammissibile il ricorso e condanna )2( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm