Italian Court dismisses appeal on parole permission as procedural request for alternative reading is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to critically review his criminal past and ignored his request for a parole center at Caritas. The court rejected these claims, stating the lower tribunal adequately addressed the risk assessment and treatment progress, and that the appeal sought an impermissible alternative interpretation of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 ter ord. pen.; The appeal is inadmissible when it solicits a different and alternative reading of the facts that is not permitted in this instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETANI ALESSANDRO nato a ROMA il 26/09/1974 avverso l'ordinanza del 20/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Gaetani Alessandro avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen. Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce, il vizio di motivazione in relazione al percorso di revisione critica circa il proprio passato criminale che, di contro, come pure contraddittoriamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, risulterebbe avviato;
Rilevato che nel secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità del condannato, fondata sul contenuto ipotetico delle informazioni di PS, senza tenere conto che il ricorrente ha chiesto che il permesso premio sia concesso presso un centro Caritas e non nel territorio di sua provenienza; Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con il riferimento agli elementi acquisiti sia in merito alla pericolosità del condannato che in ordine alla mancata genuinità del pentimento e all'incidenza allo stato del percorso trattamentale intrapreso, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del l:à ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
,e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna )6 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend