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Ordinanza — n. 8458/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8458/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8458/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DARIO nato a VERONA il 15/10/1971 avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Spinelli Dario di scorporo di titoli custodialie e di restituzione in termini; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;

Regesto Legislator

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art 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria procedura di rivendicazione nel pignoramento restituzione in pristino diritto di ottenere una decisione annullamento del lodo arbitrale impedimenti all'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art 613 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DARIO nato a VERONA il 15/10/1971 avverso l'ordinanza del 27/10/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta da Spinelli Dario di scorporo di titoli custodialie e di restituzione in termini; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;

Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'