Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking alternative fact-finding not permitted in this instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Davide Ceglia inadmissible and ordered him to pay court costs. Ceglia argued that the lower court violated the law by omitting evidence and misrepresenting facts regarding two crimes involving vehicle searches and a nightclub incident. The court rejected these claims, ruling that the lower court's reasoning was sound and that the appellant cannot demand a different factual reconstruction in this stage of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it seeks an alternative reading of evidence or a different fact-finding that was not raised or is manifestly unfounded, as the court of merit's evaluation is binding unless vitiated by specific legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEGLIA DAVIDE nato a GORIZIA il 22/09/1975 avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; k Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di arresto pronunciata dal Tribunale di Udine il 20/5/2021 nei confronti di Ceglia Davide in relazione ai reati di cui agli artt. 681 cod. pen. e 256 D.Lgs. 152/2006; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati evidenziando che la Corte territoriale, anche travisando le prove, avrebbe omesso di considerare gli elementi emersi nel corso del processo;
Rilevato che le doglianze oggetto di entrambi i motivi, reiterative di quanto già dedotto con l'appello, sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado -facendo specifico riferimento agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria (cfr. la verifica di 139 autovetture nel parcheggio), con le dichiarazioni del teste Barbaglione (che ha dichiarato che il locale era pieno di gente e che c'era il dj), come pure con quanto accertato sempre dalla polizia giudiziaria e sulla base di quanto dichiarato dal teste Fronk- , ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa così che le censure ora riproposte, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito non sono consentite; ciò anche in quanto ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una valutazione alternativa delle prove, non è consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062), neanche sotto il profilo, insussistente nel caso di specie, del travisamento della prova; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato I contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm