Cassation court dismisses appeal against inadmissibility ruling due to lack of merit evaluation in criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court improperly evaluated the merits of the request for applying Article 131 bis of the Criminal Code instead of issuing an abstract inadmissibility ruling. The court rejected this, noting the lower court merely referenced the first-instance decision to show the appeal's generic nature without substantive comparison, rendering the conclusion unchallengeable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma c), Art. 581 cod. proc. pen.; The lower court's declaration of inadmissibility is unchallengeable if it does not proceed to a substantive evaluation of the appeal's merits but simply references the first-instance decision to demonstrate the lack of specific grounds required for the requested remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCONI MICHEL (CUI 01MOYCC) nato a IMOLA il 23/04/1982 avverso l'ordinanza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Tronconi Michel avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna il 3/5/2023; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità in quanto la Corte territoriale si sarebbe nella sostanza pronunciata nel merito della fondatezza della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. laddove, di contro, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 591, comma lett. c), e 581 cod. proc. pen. dovrebbe essere emessa all'esito di una valutazione astratta;
Rilevato che la doglianza contenuta nel ricorso è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale non ha proceduto a una valutazione di merito dell'appello ma si è limitata a fare riferimento alla decisione di primo grado al solo fine di evidenziare che il contenuto della censura esposta nell'atto di impugnazione non si confrontava con lo specifico e decisivo argomento posto a fondamento della mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., cioè con la ritenuta circostanza che l'imputato aveva più volte violato il divieto di cui al provvedimento del Questori di Bologna di avvicinarsi al ristorante messicano Mezcal;
Rilevato che a fronte di tale mancato confronto le censure contenute nell'atto di appello erano generiche e che pertanto la conclusione cui è pervenuta la Corte appare conforme ai principi enucleati da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01 e non è sindacabile in questa sede; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am