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Ordinanza — n. 8454/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole denial due to lack of critical review path evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Giuseppe La Rana's appeal against the parole tribunal's rejection inadmissible. The court found the lower tribunal correctly assessed the lack of a critical review path regarding the applicant's criminal past and the genuineness of his repentance. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 30 ter ord. pen.; The appeal is inadmissible when it merely requests an alternative reading of the facts without providing new evidence or demonstrating a violation of the mandatory critical review path required for parole decisions.

Parole chiave

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parole permission denial critical review path inadmissible appeal criminal repentance treatment progress assessment procedura di revisione penale pentito riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 30 ter ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA RANA GIUSEPPE nato a AGROPOLI il 09/06/1961 avverso l'ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da La Rana Giuseppe avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l'istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen. Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione al percorso di revisione critica circa il proprio passato criminale che, di contro, come pure contraddittoriamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, risulterebbe avviato;

Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con il riferimento agli elementi acquisiti sia in merito alla pericolosità del condannato che in ordine alla mancata genuinità del pentimento e all'incidenza allo stato del percorso trattamentale intrapreso, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ld ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C