Italian Supreme Court dismisses appeal against probation denial due to lack of concrete evidence excluding organized crime ties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Dolce's appeal against the Palermo Supervision Tribunal's order inadmissible. Dolce argued the tribunal failed to conduct a concrete verification of his isolation from criminal organizations, citing his specific offense of aggravated personal assistance as distinct from associative involvement. The court rejected this, ruling that the lower judge adequately relied on existing reports and that the defense's request for a different reading of acquired evidence is not permitted in this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 bis ord. pen.; The supervisory judge must base decisions on concrete elements excluding current links to organized crime, and appeals cannot demand a re-evaluation of evidence already considered by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOLCE VINCENZO nato a COMO il 31/03/1966 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domicilia re avanzata da Dolce Vincenzo in quanto, non risultando concreti elementi che escludano l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, non sussisterebbero situazioni idonee a derogare quanto previsto dall'art. 4 bis ord. pen.;
Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 27 dicembre 2023 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in quanto il Tribunale di Sorveglianza, riportandosi in termini acritici alle relazioni della DDA e del Cosp Pa, avrebbe omesso di procedere a una verifica concreta ed effettiva della posizione del condannato la cui condotta, costituita in un favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., è rimasta comunque estranea al contesto associativo, tanto che a carico del ricorrente non sarebbe emerso nulla nel corso delle ulteriori e successive indagini relative ai gruppi criminali operativi nel territorio dove lo stesso risiede e dove si trova la caffetteria da lui gestita al tempo, luogo dove si incontravano i due soggetti a favore dei quali Dolce ha commesso l'unico reato per cui è stato condannato; verifica questa che il Tribunale era tenuto a fare a fronte delle modifiche apportate dal D.L. 162/2022;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza -con il riferimento alle relazioni acquisite, alla perdurante operatività dell'organizzazione criminale e alla mancanza di elementi ulteriori e diversi da quelli emersi nella sentenza- ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha allo stato fondato le proprie conclusioni; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del [à ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lef ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d