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Ordinanza — n. 8449/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8449/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8449/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNDI DAVIDE nato a LACCO AMENO il 09/10/1993 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIavviso al e parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Moundi Davide la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'artt. 111, comma 6, Cost., 129, 530, comma 2, 533, 546 cod. proc. pen., 81, comma 2, cod. pen. e 73 e 75, comma 2, D.Igs. 159/2011;

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 8449/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi 'dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivazione del mutamento giurisprudenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
Rilevato che le doglianze proposte non sono previste quali motivi di ricorso, in quanto il comma 2 - bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi 'dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNDI DAVIDE nato a LACCO AMENO il 09/10/1993 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIavviso al e parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Moundi Davide la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'artt. 111, comma 6, Cost., 129, 530, comma 2, 533, 546 cod. proc. pen., 81, comma 2, cod. pen. e 73 e 75, comma 2, D.Igs. 159/2011;

Rilevato che le doglianze proposte non sono previste quali motivi di ricorso, in quanto il comma 2 - bis dell'art. 448 cod. proc. pen. stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti;

Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi 'dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de