Ordinanza — n. 8449/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNDI DAVIDE nato a LACCO AMENO il 09/10/1993 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIavviso al e parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Moundi Davide la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'artt. 111, comma 6, Cost., 129, 530, comma 2, 533, 546 cod. proc. pen., 81, comma 2, cod. pen. e 73 e 75, comma 2, D.Igs. 159/2011;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 448 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 8449/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi 'dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUNDI DAVIDE nato a LACCO AMENO il 09/10/1993 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANIavviso al e parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha applicato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. a Moundi Davide la pena dallo stesso richiesta; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'artt. 111, comma 6, Cost., 129, 530, comma 2, 533, 546 cod. proc. pen., 81, comma 2, cod. pen. e 73 e 75, comma 2, D.Igs. 159/2011;
Rilevato che le doglianze proposte non sono previste quali motivi di ricorso, in quanto il comma 2 - bis dell'art. 448 cod. proc. pen. stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi 'dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de