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Ordinanza — n. 8447/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8447/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8447/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUIDA SALVATORE nato a NAPOLI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIi dato avviso alle parti;-7 udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. pen., nei confronti di Di Guida Salvatore, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in cassazione avverso la predetta pronuncia; Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. pen, art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8447/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena concorso di motivi di sospensione remissione della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. pen
Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUIDA SALVATORE nato a NAPOLI il 30/04/1980 avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIi dato avviso alle parti;-7 udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte d'appello di Napoli ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen. pen., nei confronti di Di Guida Salvatore, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in cassazione avverso la predetta pronuncia; Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena;

Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che il particolare procedimento di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede espressamente che "se i motivi di cui viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo".

Rilevato che il raggiungimento di tale accordo, fondato sulla rinuncia a tutti gli altri motivi, determina la radicale inammissibilità di ogni ulteriore doglianza relativa a una quantificazione della pena finale diversa da quella concordata; Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è consentita alcuna ulteriore censura; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricon-ente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.