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Ordinanza — n. 8445/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on firearm possession charges due to failure to prove legal knowledge and possession of ammunition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8445/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal firearm possession. The appellant argued that she lacked knowledge of the law regarding her husband's previously declared weapons and requested a mitigating circumstance for the minor quantity of arms found. The court rejected these claims, ruling that passive behavior is insufficient to establish legal ignorance and that the presence of ammunition alone justifies excluding the special mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 47 comma 3 cod. pen.; Art. 5 L. 895/1967: The court must assess whether the accused actively sought to comply with legal obligations; mere passive retention of weapons without proof of attempted compliance or possession of ammunition precludes the application of ignorance defenses and special mitigating circumstances.

Parole chiave

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illegal firearm possession ignorance of law defense mitigating circumstances ammunition possession passive behavior assessment appeal inadmissibility special mitigating circumstance violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 comma 3 cod. pen.
497 del 1974; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 47 comma 3 cod.
Art. 5 della Legge 895 del 1967

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 41476 del 25/09/2003
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI SANTINA nato a QUA- LIANO il 04/10/1961 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; < Rilevato che con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, ha condannato Pellegrini Santina alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 10, 14 I. 497 del 1974; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 47 comma 3 cod. pen, per avere il Collegio ignorato la doglianza relativa all'errore inevitabile in cui sarebbe incorsa la prevenuta sulla necessità di dover denunciare la presenza di armi nella propria disponibilità dopo la dipartita del marito; invero, ella, nella piena convinzione che quel tipo di armi potessero essere detenute, avendole il marito già dichiarate, le ha conservate, credendo così di rispettare la legge;

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 della Legge 895 del 1967, atteso che, a differenza di quanto erroneamente sostenuto dal giudice, presso l'abitazione della ricorrente è stato rinvenuto un solo fucile da caccia, di cui peraltro non è neppure stata provata la piena efficienza meccanica e balistica. Ritenuto che la prima doglianza è manifestamente infondata in quanto il collegio ha correttamente ritenuto che ai fini dell'integrazione dell'art. 47 cornuta 3 cod. pen. non è sufficiente il semplice comportamento passivo tenuto dall'imputata, essendo necessario, invece, che la stessa abbia fatto il possibile per adeguarsi al dettato della norma, assolvendo con l'ordinaria diligenza all'obbligo di informazione e di conoscenza dei precetti normativi; aclempinnenti, questi ultimi, non dimostrati né in sede di ricorso né di appello (Sez. 5, n. 41476 del 25/09/2003 Rv. 227042).

Ritenuto che anche la seconda censura è manifestamente infondata in quanto, al di là dell'errato riferimento alla pluralità di armi detenute, il giudice ha negato la circostanza attenuante della lieve entità sul rilievo che la ricorrente detenesse anche numerose munizioni e più parti di arma; tale motivazione è sufficiente per il giudizio di esclusione della circostanza attenuante di diritto speciale in discorso; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono si pongono in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità e impongono una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme