Cassation Court dismisses appeal for being unsigned by a registered defense lawyer under Art. 613 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered on the special register. The convicted applicant personally submitted the document, arguing for his right to appeal, while the Court strictly applied Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the lower court's decision to reject the request for a reward permit was upheld, and the applicant was ordered to pay legal fees and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; The appeal must be signed by a lawyer registered on the special register of the Court of Cassation, and failure to comply renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DO ROSARIO HELTON JOHNNY nato il 07/12/1991 avverso l'ordinanza del 18/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio avanzata da Do Rosario Helton Johnny; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1'8/02