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Ordinanza — n. 8443/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance tribunal denial of home detention and probation due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8443/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The surveillance tribunal had rejected a request for home detention and probation, citing police reports and oral warnings while ignoring a positive social service report. The court held that the appellant's arguments regarding procedural violations and misinterpretation of facts were baseless because the lower court properly considered all evidence and the appellant had adequate opportunity to defend themselves during the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: The appeal against a surveillance tribunal decision is inadmissible if it merely requests a different reading of the facts without challenging the legal basis or if the lower court's reasoning is not subject to review due to the appellant's failure to request a specific defense term.

Parole chiave

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surveillance tribunal home detention probation denial procedural inadmissibility defense rights court costs Cassation appeal domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPIANO ANDREA nato a ROMA il 26/02/1975 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Lopiano Andrea ed ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliae; Rilevato che nei primi due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento, in ordine alla valutazione effettuata sulla base delle precedenti condotte e della sola informativa di polizia (nella quale sono riportate segnalazioni per reati contro la persona tutte relative a denunce presentate da uno dei figli, per le quali l'interessato è stato assolto ovvero sono risultate infondate) e dell'avviso orale del questore (che si riferisce a condotte risalenti nel tempo), ciò senza tenere conto della positiva relazione dell'UEPE;

Rilevato che nel secondo motivo si deduce la violazione di legge, nazionale e internazionale, in quanto il provvedimento si fonderebbe su di un atto, l'informativa di P.G., pervenuta solo il giorno prima dell'udienza e, pertanto, senza che la difesa abbia potuto adeguatamente controdedurre in ordine al contenuto della stessa; Rilevato quanto ai primi due motivi che le doglianze risultano manifestamente infondate in quanto il Tribunale, facendo riferimento agli atti acquisiti in atti ha dato conto degli elementi posti alla base del diniego della richiesta, ciò anche tenendo conto della relazione positiva dell'Uepe e valorizzando in senso contrario il contesto complessivo di riferimento, le segnalazioni pervenute e, anche, la mancata rielaborazione critica del reato, dimostrata da una reiterazione di condotte illecite sono a epoca recente;

Rilevato quanto al terzo motivo che non risulta che la difesa abbia richiesto un termine a difesa che, comunque, ha avuto in udienza la possibilità di confrontarsi con gli elementi contenuti nell'informativa per cui, allo stato, la motivazione non è sindacabile e si deve ritenere che non vi sia stata alcuna limitazione del diritto di difesa, ciò anche considerato che l'interessato potrà fondare su evidenze di segno contrario una diversa e ulteriore richiesta; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 275062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme