Italian Supreme Court dismisses appeal on probation revocation for false theft report and car subletting.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal against the revocation of probation inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court erred in reasoning by considering a false theft report, which he confessed, as grounds for revocation. The court rejected this, stating the decision was properly based on the appellant's subletting activities and the confession of the theft, which constituted sufficient grounds for immediate revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 176 c.p.s.; Art. 177 c.p.s.: The court cannot adopt an alternative reading of the probation revocation decision; the decision is valid if it coherently justifies the revocation based on the appellant's conduct, such as subletting vehicles and confessing to theft.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMBRONE CARLO nato a CALCINATE il 27/09/1987 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t Rilevato che, con il provvedimento impugnato, pronunciato in data 17 ottobre 2023, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Giambrone Carlo il 9 maggio 2023 con decorrenza dall'inizio della misura. Rilevato che il ricorso denuncia il vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento dell'interessato potesse giustificare la revoca ex tunc, sebbene l'unica condotta valutabile era rappresentata dalla falsa denuncia di furto di un'autovettura ed era stata oggetto di confessione.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Ser, 2, n. 19411 del :L2/03/2019, Furlan, Rv. 276062) e prospetta genericamente un vizio motivazionale che non emerge dal provvedimento impugnato, il quale, infatti, ha dato adeguato e coerente conto della conclusione alla quale è pervenuto, avendo giustificato la revoca ex tunc in base alla gravità del comportamento posto in essere dall'interessato a pochi mesi dalla concessione della misura, ossia l'esercizio di un'attività di subnoleggio di autoveicoli all'oscuro dell'UEPE e la simulazione del reato di furto di un autoveicolo, confessata quando era ormai emerso un quadro di evidenza probatoria.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.