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Ordinanza — n. 8439/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming omitted life conditions failed to prove single criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Agusta Salvatore inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to consider his living conditions when assessing a single criminal design. The appellant argued that his solitary confinement and lack of employment during the crimes should have been evaluated to establish a continuous criminal plan. The court ruled that the lower court correctly determined the crimes lacked the necessary identity of criminal design, as they were merely temporally contiguous but distinct in nature and execution.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; A single criminal design requires identity of intent and execution from the first offense, not merely temporal contiguity, and cannot be inferred solely from the defendant's personal circumstances like solitary confinement or unemployment.

Parole chiave

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single criminal design Art. 81 penal code temporal contiguity criminal intent identity execution modality appeal inadmissibility procedural defect reato continuato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 643 cod. pen
pen., commesso in Celle Enomondo in data 01/01/2017), dal Tribunale di Asti del 07/01/2019 (per il reato di c:ui all'art. 643 cod. pen., commesso in Asti dall'autunno 2016 al dicembre 2016).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUSTA SALVATORE nato a ASTI il 22/07/1972 avverso l'ordinanza dei 18/09/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Asti, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Agusta Salvatore di applicare la disciplina di cui all"art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Asti del 17/07/2019 (per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen., commesso in Asti in data 08/08/2017), dalla Corte d'appello di Torino del 23/09/2021 (per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 cod. pen., commesso in Celle Enomondo in data 01/01/2017), dal Tribunale di Asti del 07/01/2019 (per il reato di c:ui all'art. 643 cod. pen., commesso in Asti dall'autunno 2016 al dicembre 2016).

Rilevato che con il ricorso si deduce vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare una circostanza rilevante, ai fini dell'individuazione del medesimo disegno criminoso, costituita dalle condizioni di vita del condannato, il quale, nel periodo di commissione degli illeciti, era stato scarcerato, viveva da solo e non svolgeva alcuna attività lavorativa. Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cui desumere che il condannato, sin dalla commissione del primo reato di furto in abitazione, si fosse prefigurato di commettere gli altri illeciti, caratterizzati da una soltanto relativa contiguità temporale e differenti quanto a natura e modalità esecutive (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso, dovendosi distinguere dalla mera reiterazione del reato, debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo delitto e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.;

Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre ad essere generiche, denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend