Ordinanza — n. 8438/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VINCENZO nato a NAPOLI il 18/10/1955 avverso l'ordinanza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIato~Ilep_ar, udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; T t Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta da Esposito Vincenzo di applicazione, successivamente all'emanazione del provvedimento di cumulo materiale delle pene, della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 442 cod. proc. pen, art 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8438/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO VINCENZO nato a NAPOLI il 18/10/1955 avverso l'ordinanza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIato~Ilep_ar, udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; T t Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta da Esposito Vincenzo di applicazione, successivamente all'emanazione del provvedimento di cumulo materiale delle pene, della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen.; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato;
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso