Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-emerging grounds and misrepresentation of legal principles regarding criminal continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Longobardi Gennaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the execution judge failed to recognize the continuity of criminal acts between extortion and association offenses, citing specific statutory violations and reasoning errors. The court rejected these claims, ruling that the mere association with a criminal group does not automatically establish a continuous plan for all subsequent crimes, especially when significant time has passed between offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The fact that facts relate to a criminal association does not imply all actions are linked by continuity; subsequent crimes must be programmable ab origine to constitute a continuous plan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGOBARDI GENNARO nato a POZZUOLI il 29/04/1956 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; I, / f Rilevato che il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Longobardi Gennaro di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. per. tra i reati oggetto delle sentenze emesse del Tribunale di Napoli del 15 giugno 2018 (per il reato di cui agli artt. 110, 81, 628 comma 3 n. 1, art 7 I. 203 del 1991) e del 12 dicembre 2006 (per il reato di cui all'art. 416 bis, commesso in Pozzuoli fino al 13 maggio 2003 e per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., accertato in Pozzuoli il 9 agosto 2001);
Rilevato che con il ricorso si deduce violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non avere il giudice dell'esecuzione tenuto conto sia dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra successivi reati di estorsione e il delitto di cui all'art. 416 bis nei confronti di taluni coimputati nel medesimo processo sia delle analoghe modalità della condotta (attività estorsiva esercitata tra gli operatori commerciali) e parimenti per non aver specificato la pretesa estemporaneità delle condotte;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione ha adeguatamente argomentato in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, ritenendo che, in assenza di altri elementi, il notevole lasso di tempo trascorso tra la commissione dei reati renda inverosimile la programmazione ab origine, vale a dire sin dal momento dell'adesione all'associazione, del successivo delitto di estorsione. Rilevato pertanto che il Tribunale ha correttamente escluso la configurabilità tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attivii:à del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ''ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze denunciano vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato e si fondano su un travisamento del principio di diritto sopra enunciato: la circostanza che i fatti gravitino attorno alla compagine associativa non comporta affatto che tutte le azioni compiute siano legate dal nesso della continuazione; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore dellia cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm