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Ordinanza — n. 8433/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of counsel signature under Article 613 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not signed by a lawyer registered on the special register. The convicted applicant, Salvatore Azzarelli, personally submitted the request to modify his execution measures without legal representation. The court ruled that Article 613 of the Criminal Procedure Code strictly requires such documents to be signed by a qualified defender under penalty of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the petition, memorials, and new grounds are not signed by a lawyer inscribed on the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Special Register Inadmissible Appeal Legal Representation Signature Requirement provvedimento di reinserimento ripristino dello statuto di rifugiato misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZARELLI SALVATORE nato a GELA il 15/06/1977 avverso l'ordinanza del 20/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso all udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; \ NN'N re-P. Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza ditTriestertha rigettato le istanze proposte da Azzarelli Salvatore di ammissione alle misure dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare; Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato;

Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso