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Ordinanza — n. 8432/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against special surveillance violation conviction due to lack of social danger reassessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8432/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for violating special surveillance obligations. The appellant argued that social danger should be reassessed after two years of non-custodial execution, but the court found this contrary to established law requiring such review only after two years of actual detention. Consequently, the conviction was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 2 D.Lgs. 159/2011; Art. 14 comma 6 D.L. 6 settembre 2011 n. 159: The violation of special surveillance obligations requires a verified social danger, which necessitates reassessment only after two years of actual detention, not merely after the suspension of execution for debt repayment.

Parole chiave

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special surveillance violation social danger reassessment detention period requirement conviction confirmation inadmissible appeal carcerazione preventiva eccessiva controllo periodico della detenzione proroga del periodo di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 comma 2 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Art. 14 comma 6 D.L. 6 settembre 2011 n. 159
Art. 3 della Costituzione
art. 3 della Costituzione

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018
Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO DANIELE nato a ROMA il 01/12/1976 avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione emessa dal Tribunale di Pesaro nei confronti di Luongo Daniele in relazione al reato di cui all'art. 75 comma 2 D.Lgs. 159 del 2011; Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione nonché violazione dell'art. 3 della Costituzione per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto integrato il reato ascritto in tutti i suoi elementi costitutivi nonostante l'illegittimità del provvedimento di applicazione della misura della sorveglianza speciale; invero, essendo trascorsi più di due anni tra la deliberazione e l'esecuzione della misura, anche se per ragioni diverse dall'espiazione di un pena detentiva, l'organo giudiziario avrebbe dovuto rivalutare la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, non potendo dipendere la verifica di tale requisito dall'essere stati o meno detenuti, trattandosi di situazioni oggettivamente analoghe;

Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione al quantum di pena irrogato al ricorrente; Rilevato che la prima censura è manifestamente infondata perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, giacché, ai sensi dell'art. 14 cligs. 6 settembre 2011, n. 159, la rivalutazione della pericolosità sociale dell'interessato si rende necessaria nel caso di detenzione per espiazione pena ultra biennale; è in tale ipotesi, e non in altre, che la nuova verifica di pericolosità rappresenta una condizione di efficacia della misura di prevenzione, in difetto della quale non può configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, considerato che il decorso di un rilevante lasso di tempo tra la applicazione della misura e la sua esecuzione, sospesa per l'espiazione di una pena, incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell'atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile (Sez.

U, n. 51407 del 21/06/2018, M., ftv. 273952); Ritenuto che anche la seconda censura è manifestamente infondata in quanto il decidente ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione non censurabile in sede di legittimità (avendo posto l'accento sull'avvenuta concessione, nonostante i plurimi precedenti penali, delle circostanze attenuanti generiche, sul giudizio di equivalenza con la contestata recidiva, sull'irrogazione del minimo della pena), rispettosa del principio secondo cui, in tema di graduazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito, al fine di assolvere all'obbligo di motivazione, soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017);

Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa