Italian court dismisses appeal claiming omitted life conditions failed to prove criminal intent for multiple thefts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mamni Ahmed inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to consider his solitary living conditions when assessing a single criminal design. The court found the Tribunal's reasoning sufficient to establish that the thefts occurred over seven months in different locations without evidence of a premeditated plan. Consequently, the appeal was dismissed as generic and lacking merit, resulting in a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 73 d.p.r. 309 del 1990: The identity of a criminal design must be distinguishable from mere repetition of offenses and must be traceable from the commission of the first crime; failure to consider a defendant's post-release living conditions does not invalidate the finding of a single design absent other evidence of premeditation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMNI AHMED nato il 15/11/1983 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Busto Arstizio, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Mamni Ahmed di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di sei sentenze di condanna. Rilevato che con il ricorso si deduce vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe omesso di valutare una circostanza rilevante, ai fini de.11'individuazione del medesimo disegno criminoso, costituita dalle condizioni di vita del condannato, il quale, nel periodo di commissione degli illeciti, era stato scarcerato, viveva da solo e non svolgeva alcuna attività lavorativa.
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cui desumere che il condannato, sin dalla commissione del primo reato di furto di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, si fosse prefigurato di commettere, a distanza di ben sette mesi, le successive violazioni in località diverse e con differenti modalità esecutive (cfr. Sez. U, n. 28659 del' 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01;
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Se2:. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso, dovendosi distinguere dalla mera reiterazione del reato„ debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo delitto e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre ad essere generiche, denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme