Cassation court dismisses appeals against conviction for building damage omission, citing established administrative liability rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by four condominium owners inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued the lower court erred by not applying civil code provisions regarding administrator liability and by ignoring testimonial evidence that work was blocked by other owners. The court rejected these claims, ruling that such arguments require a fresh evaluation of evidence which is beyond the cassation court's jurisdiction, and that existing precedent already establishes the correct legal interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 677 comma 3 cod. pen.; Artt. 1330 ss cod. civ.: In cases of omitted building repairs threatening collapse where assembly will is lacking, liability falls on individual owners rather than the administrator, and cassation courts cannot re-evaluate evidence or substitute their own assessment of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DATTILA ANGELO GAETANO nato a SCALETTA ZANCLEA il 01/01/1947 LO VERDE CONCETTO nato a CALASCIBETTA il 04/07/1947 FRENI FILOMENA nato a MESSINA il 15/01/1960 CHIRIELEISON GIOVANNI nato a SCALETTA ZANC:LEA il 06/07/1941 avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; t IL iCiR.ebYte Rilevato che con la sentenza impugnata liatorta_eappello; di Messina ha condannato Chirieleison Giovanni, Dattila Angelo Gaetano, Lo Verde Concetto e Freni Filomena alla pena euro 400,00 di ammenda ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 677 comma 3 cod. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione, da un lato, della normativa in materia (dovendo ritenersi, ai sensi degli artt. 1330 ss cod. civ., che la responsabilità di intervenire sulle parti comuni gravi sull'amministratore e non sul singolo condomino) e, dall'altro, delle prove testimoniali acquisite in dibattimento (dalle quali si evince come i lavori non fossero stati effettuati a causa dell'opposizione degli altri condomini, sicché nessun rimprovero, neppure a titolo di colpa, può essere mosso ai prevenuti).
Rilevato che la prima censura è manifestamente infondata perché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali, nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari per porre rimedio al degrado che dà luogo al pericolo, non può ipotizzarsi la responsabilità per il reato di cui all'art. 677 cod. pen. a carico dell'amministratore del condominio per non aver attuato interventi che non erano in suo materiale potere, ricadendo in siffatta situazione su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dall'attribuibilità al medesimo dell'origine' della stessa" (Sez. 1, n. 50366 del 07/10/2019, Rv. 278081 - 01).
Ritenuto che anche la seconda censura non è consentita in questa sede in quanto richiede a questa Corte di procedere a una diversa valutazione delle prove già adeguatamente valutate dal giudice di merito; Ritenuto pertanto che ii ricorsi sono inammissibili poiché le censure in questi esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a