Italian court dismisses appeal claiming execution judge ignored Constitutional Court sentencing guidelines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The execution judge had previously rejected a request to recalculate the sentence under new Constitutional Court guidelines, which the appellant argued was contradictory and illogical. The court found the appellant's arguments generic and failed to demonstrate specific illegality in the judge's reasoning, noting the sentence had already been evaluated under the new rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 1, 80 d.p.r. n. 309 del 1990; Art. 110 cod. pen.; Art. 36 c.p.c.: An appeal challenging an execution judge's refusal to recalculate a sentence based on Constitutional Court guidelines is inadmissible if the appellant fails to provide specific grounds demonstrating illegality beyond generic repetition of the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGARA PASQUALE nato a PLATI' il 30/06/1975 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che la Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Virgara Pasquale di rideterminazione - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019 - della pena inflitta con sentenza del medesimo ufficio emessa in data 11 maggio 2020 in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1, 80 d.p.r. n. 309 del 1990 (Capo B).
Rilevato che con il ricorso si deduce contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo il giudice dell'esecuzione eluso la richiesta di rideterminazione della pena, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato i limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990. Rilevato che il giudice dell'esecuzione, con motivazione scevra da profili di illegittimità, ha evidenziato come la pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 fosse stata già rivalutata con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 11 maggio 2020, mentre le doglianze contenute nel ricorso, tramite deduzioni generiche, si limitano a reiterare la medesima richiesta e sono dunque inammissibili.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C