Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to comply with mandatory lawyer signature requirement under Art. 613 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Poliseno Costantino inadmissible because it was personally signed in violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the appeal's validity, but the court noted that post-2017 legislative reforms require all cassation appeals to be signed by registered defense lawyers to avoid inadmissibility. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.; Art. 103/2017: A cassation appeal must be signed by a registered defense lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLISENO COSTANTINO nato a BARI il 04/12/1982 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avyZo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poliseno Costantino ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari c:he ha confermato la pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale per due delitti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il ricorso è inammissibile per l'assorbente -agione di essere stato presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall'art. 613 cod. proc. pen. Invero, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 -01). Rilevato, pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente