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Ordinanza — n. 8425/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic arguments lack required legal and factual grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Samanta Neziroski inadmissible due to the lack of specific legal and factual grounds supporting the claim. The appellant argued for a reduction in sentence, but the lower court had already provided adequate reasoning for denying this request. The court rejected the appeal because the submitted arguments were generic and failed to meet the procedural requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; The appeal must be supported by specific legal and factual grounds; generic arguments lacking these elements render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments Article 581 c.p.p. lack of grounds Criminal Procedure Code false dichiarazioni senza giuramento sufficienza della testimonianza nuove allegazioni di fatto

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEZIROSKI SAMANTA (CUI 02TITLK) nato a ALBA il 02/03/1994 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Neziroski Samanta ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza del Tribunale della Spezia in ordine ai reati alla stessa ascritti. Ritenuto che l'unico motivo proposto (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere la richiesta (così come richiesto dall'ari:. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente illustrato le ragioni che hanno impedito di accordare l'invocata diminuzione di pena (f. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidénte