Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for insufficient aggravating circumstance argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued that the court failed to recognize the aggravating circumstance of 'huge quantity' and applied an inappropriate sentence. The court rejected these claims, noting that the evidence clearly showed the drugs exceeded the statutory threshold and the defendant knowingly acted as a courier.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, cc. 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging the recognition of an aggravating circumstance or the sentencing must be substantiated by new legal grounds; mere repetition of arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO LEONARDO nato a NAPOLI il 30/12/1996 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Izzo Leonardo ricorre avverso la sentenza, in epigraice indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bari per il reato di cui all'art. 73, cc). 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il primo motivo di ricorso (vizio di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, co. 2, d.P.R. n. 309/1990) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3), il quale sottolinea che lo stupefacente rinvenuto supera di 300 gr circa il valore-soglia di 2000 milligrammi di principio attivo e, che tale sostanza era detenuta consapevolmente dall'imputato che svolgeva attività di corriere; e che, quanto al trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo di ricorso, la motivazione si appalesa del tutto congrua, di tal che esso è insindacabile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consiglier