Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already reviewed grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower appellate court. The appellant argued for a reduction in sentence regarding internal recidivism, but the court noted the lower court had already considered the defendant's high propensity to offend based on the quantity of drugs found and a prior conviction for drug trafficking association. Consequently, the court ruled that no new legal assessment was required at the stage of legitimacy, leading to the dismissal of the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely repetitive of profiles already adequately examined and rejected by the territorial court with sufficient legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSELLA GIOSUE nato a NAPOLI il 02/01/1986 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Musella Giosuè ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in esito a giudizio abbreviato - per avere escluso l'aumento per la continuazione interna, ravvisata dal primo Giudice tra la detenzione di diverse sostanze stupefacenti e, in conseguenza, ridotto la pena -, ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato allo stesso ascritto. Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva reiterata) non è consento in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 4).
La sentenza impugnata, invero, ha dato conto della maggior proclività a delinquere, dimostrata dall'imputato con il reat der-presente procedimento, emergente dalla quantità e qualità della sostanza stupefacente trovata presso la sua abitazione e dalla precedente condanna per partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, sentenza la cui definitività interveniva il giorno prima della commissione dei fatti per cui è processo. Circostanza, quest'ultima, dalla quale congruamente la Corte di merito ha tratto l'indicazione che l'imputato fosse ancora ben inserito nei circuiti criminali del traffico di stupefacenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres