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Ordinanza — n. 8422/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic arguments regarding sentencing and mitigating circumstances are inadmissible in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8422/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Candita Maurizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to reduce a permanent interdiction to a five-year term and denied the application of specific statutory mitigation. The court rejected these arguments as generic, noting they merely repeated prior judgments and improperly addressed the punitive phase rather than the conviction itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Arguments in cassation must be specific and not generic; appeals challenging the severity of the punishment or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if they do not raise new legal issues distinct from the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments sentencing review generic mitigating circumstances punitive phase cassation admissibility interdiction of offices riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDITA MAURIZIO nato a BRINDISI il 10/10/1978 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEt, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Candita Maurizio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza/ resa all'esito di giudizio abbreviato /dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi - per avere eliminato la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena e sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque -, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che i motivi sollevati (con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla denegata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5„ d.P.R. 309/90, e al diniego del giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità, perché, oltre ad essere del tutto generici, risolvendosi prevalentemente in stralci di pronunce di legittimità e di merito, afferiscono al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione (si vedano, quanto all'invocata fattispecie di cui al predetto comma 5, le pp. 5 e 6; quanto al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, si veda la p. 6).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore I