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Ordinanza — n. 8421/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to prove sentencing error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8421/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Della Verità Enrico inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for a reassessment of post-crime conduct and milder sentencing, but the court found these arguments repetitive of previously rejected points. Consequently, the appeal was rejected because the territorial court adequately justified the penalty based on the objective gravity of the crime and the defendant's negative personality.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined and rejected by the court of first instance, or if the sentencing justification is deemed adequate and sufficient.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments rejection sentencing justification review drug trafficking conviction negative personality assessment verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA VERITA' ENRICO nato a ROMA il 12/05/1996 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

Della Verità Enrico ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che il primo motivo di ricorso (vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della condotta post delictum e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 3 sent. app., laddove la Corte territoriale, prende in considerazione il significativo dato ponderale della sostanza detenuta, l'elevato principio attivo contenuto e la negativa personalità dell'imputato, gravato da due precedenti penali specifici e recenti, elementi che denotano l'inseriniento dell'imputato in un più ampio contesto criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti); e che il secondo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, richiesto in misura più mite ed adeguata al reale disvalore della condotta, è inammissibile, perché la Corte territoriale ha giustificato in maniera adeguata (p.

4) la commisurazione della pena, osservando come la stessa sia congrua ed equa in ragione della obiettiva gravità del fatto e della negativa personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres