Cassation court dismisses appeal as irrelevant to the tardiness ground declared inadmissible by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because it was irrelevant to the specific ground of inadmissibility raised by the lower court. The lower court had rejected the appeal solely on the basis of the appellant's tardiness in filing the request, rather than addressing the alleged lack of reasoning in the judgment. The Cassation Court ruled that since the appeal did not contest the tardiness but instead focused on the quality of the judgment's reasoning, it failed to address the decisive procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is irrelevant to the specific ground of inadmissibility declared by the lower court, such as when the appeal contests a different issue than the one that rendered the judgment voidable.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLO EUGENIO nato a MASSAFRA il 22/07/1949 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bello Eugenio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ha dichiarato inammissibile l'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Taranto per i reati di cui agli artt. 590 cod. pen., 81 cpv. cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché inconferente rispetto alle ragioni della dichiarata inammissibilità, che riguardano la tardività dell'impugnazione e non il vizio motivazionale dedotto dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Fresideryte/