Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8419/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as sentencing was properly justified by concrete facts and defendant's personality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Luigi Marcone's appeal inadmissible regarding excessive sentence increases for continued possession of drugs. The lower court justified the penalty by citing the specific nature of the facts, the defendant's criminal history, and the plurality of substances involved. Consequently, the appeal was rejected, and Marcone was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal challenging the proportionality of a sentence is inadmissible if the territorial court adequately justified the commensuration based on concrete facts, the defendant's personality, and the plurality of substances.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing proportionality drug possession aggravation criminal history relevance Italian procedural law gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 comma 2 n. 2 and comma 4, 81 comma 1, cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
e art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCONE LUIGI nato a NAPOLI il 17/02/1992 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Marcone Luigi ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano in ordine al reato di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e comma 4, 81 comma 1, cod. pen. e art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che l'unico motivo dl ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio in ordine agli eccessivi aumenti di pena per la continuazione interna, è inammissibile perché la Corte territoriale ha giustificato in maniera adeguata la commisurazione della pena, osservando come la stessa sia stata determinata in maniera superiore al minimo edittale, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei fatti, della personalità dell'imputato/ desumibile dai precedenti penali e dalla pluralità delle sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) ifl. suo possesso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigli