Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding criminal conviction elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Spezia Marco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a criminal conviction for offenses under D.P.R. 309/1990, arguing errors in legal application and logical inconsistencies in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without providing new, specific legal comparisons or distinct grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are non-specific and merely reproduce the same reasons already discussed and rejected by the court of appeal, lacking a specific comparison with the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZIA MARCO nato a MAGENTA il 16/03/1990 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Spezia Marco ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviat9 dal 'locale Tribunale, per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990. Ritenuto che i motivi sollevati (erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90; erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, medesimo decreto) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (si vedano, quanto alla configurabilità del reato contestato le pp. 9 e 10 ; quanto all'invocata fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, le pp. 12 e 13), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto.
È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv, 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.ti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t:remila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2