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Ordinanza — n. 8417/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as mere complaints and fails to address substantive legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Alfred Lekaj's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lekaj argued for a retrial based on alleged errors in fact-finding and the application of criminal and procedural laws. The court rejected these claims, ruling that the first ground constituted mere complaints on facts while the second merely repeated arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must address substantive legal errors; mere complaints on facts or repetition of already examined arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere complaints on facts repetition of examined arguments Italian Code of Criminal Procedure Court of Cassazione ruling motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKAJ ALFRED nato il 07/11/1989 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO 12, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lekaj Alfred ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Varese in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che il primo motivo sollevato (motivazione apparente, illogica e contraddittoria, travisamento dei fatti in ordine alla valutazione delle prove, errata applicazione della legge penale) non è consentito in questa sede perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che il secondo motivo (erronea applicazione della legge penale, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, falsa applicazione degli artt. 533, 192 cod. proc. pen., nonché omessa applicazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. peri.) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p.

5) e rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi