Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally instead of by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant, violating mandatory procedural rules. The appellant argued for the review of a conviction for drug trafficking, but the court noted that since the 2017 legislative reform, all cassation appeals must be signed by a defense attorney registered on the special register. Consequently, the court ruled that the personal filing rendered the appeal void and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Cassation appeals must be filed by a qualified defense attorney; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARQUINI ROBERTO nato il 16/12/1975 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avp(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tarquini Roberto ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo per i delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 337 cod. pen. Ritenuto che il ricorso è inammissibile per l'assorbente ragione di essere stato presentato personalmente in violazione di quanto stabilito dall'art. 613 cod. proc. pen. Invero, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 -01). Rilevato, pertanto, che deve essere dichiarata la inammisstilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore Firesidente