Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8415/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing judgment for lack of admissibility regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing judgment on grounds not permitted by law. The appellant argued a lack of reasoning regarding the recognition of generic mitigating circumstances, while the court noted that appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific statutory grounds. Consequently, the court ruled that the alleged defect did not fall within the permissible scope of review for such judgments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are limited to specific statutory grounds and do not include defects in the recognition of generic mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal against sentencing judgment generic mitigating circumstances lack of admissibility procedural defect Cassation court review motivi di cassazione cassa di compensazione professionale adattamento delle retribuzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, comma 5 (così come riqualificata l'originaria imputazione), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRARDI MASSIMO nato a TORRE DEL GRECO il 29/10/1969 avverso la sentenza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avvfio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Girardi Massimo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 73, comma 5 (così come riqualificata l'originaria imputazione), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Co